Art. 3 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. 2. L'«Agenzia Laore Sardegna» e' tenuta a continuare l'attivita' di controllo, nel rispetto delle prescrizioni impartite con i decreti di designazione citati nelle premesse, fino al 31 dicembre 2013. 3. L'«Agenzia Laore Sardegna» deve rendere disponibile ad «Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura» la documentazione inerente il controllo della denominazioni in questione svolto fino alla data del 31 dicembre 2013. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2013 Il direttore generale: La Torre