Art. 10. Disposizioni finali 1. Il CNR si riserva, in sede di approvazione delle imprese spin-off, di valutare la possibilita' di usufruire delle agevolazioni di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con particolare riferimento all'art. 25 e seguenti della sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e di garantirne, conseguentemente, l'applicabilita'. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Decreto di riordino del CNR, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, in quanto applicabili. 3. Le imprese spin-off, costituite ai sensi del regolamento precedente, restano soggette alle condizioni previste alla data della loro costituzione. 4. Le imprese spin-off che siano state valutate sulla base del precedente regolamento, ma che non abbiamo ancora conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono approvate previa verifica da parte del Consiglio di amministrazione della conformita' a quanto ivi previsto. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e verra' fatto oggetto di revisione entro un anno dalla sua entrata in vigore.