(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il CNR si riserva,  in  sede  di  approvazione  delle  imprese
spin-off, di valutare la possibilita' di usufruire delle agevolazioni
di cui al decreto legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  con  particolare
riferimento all'art. 25 e seguenti della sezione IX - Misure  per  la
nascita  e  lo  sviluppo  di  imprese  start-up  innovative,   e   di
garantirne, conseguentemente, l'applicabilita'. 
    2.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   nel   presente
Regolamento, trovano applicazione  le  disposizioni  del  Decreto  di
riordino del CNR, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, in
quanto applicabili. 
    3. Le imprese  spin-off,  costituite  ai  sensi  del  regolamento
precedente, restano soggette alle condizioni previste alla data della
loro costituzione. 
    4. Le imprese spin-off che siano state valutate  sulla  base  del
precedente  regolamento,  ma  che  non  abbiamo   ancora   conseguito
l'approvazione del Consiglio di amministrazione alla data di  entrata
in vigore del presente Regolamento, sono approvate previa verifica da
parte del Consiglio di amministrazione della conformita' a quanto ivi
previsto. 
    Il presente Regolamento,  emanato  con  Decreto  del  Presidente,
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e verra' fatto oggetto di revisione entro un  anno
dalla sua entrata in vigore.