(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                   Definizione di impresa spin-off 
 
    1. Per impresa spin-off ai  sensi  del  presente  Regolamento  si
intende una societa' di capitali, creata ad iniziativa  dei  soggetti
di cui al successivo art. 3, costituita con la  finalita'  prevalente
di valorizzare i risultati della ricerca condotta  all'interno  della
rete scientifica del CNR,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la
concretizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca industriale
in un piano, un progetto o un disegno relativo a  prodotti,  processi
produttivi o servizi innovativi ad  elevato  valore  aggiunto,  siano
essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa  la
creazione di prototipi necessari per il completamento  del  piano  di
impresa e l'attrazione di investitori al capitale di rischio. 
    2. La partecipazione del CNR alle imprese  spin-off,  che  deriva
esclusivamente da conferimenti di beni in natura e che non potra'  in
nessun caso eccedere il 25% del capitale sociale, e'  deliberata  dal
Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 5. 
    3. Possono essere approvate dal Consiglio di  Amministrazione  le
imprese spin-off per le quali  risulti  che,  sulla  base  del  piano
industriale (altrimenti  definito  "business  plan"),  non  intendono
offrire servizi che  possano  essere  normalmente  forniti  al  mondo
produttivo  mediante  ordinarie  prestazioni  di  consulenza  e/o  di
ricerca commissionata ai Dipartimenti.  E'  fatta  salva  l'attivita'
delle  imprese  spin-off  di  partecipazione  a  bandi  di   ricerca,
congiuntamente o separatamente rispetto al Dipartimento di origine  o
ad altri Dipartimenti del CNR.