Art. 2. Definizione di impresa spin-off 1. Per impresa spin-off ai sensi del presente Regolamento si intende una societa' di capitali, creata ad iniziativa dei soggetti di cui al successivo art. 3, costituita con la finalita' prevalente di valorizzare i risultati della ricerca condotta all'interno della rete scientifica del CNR, in particolare per quanto riguarda la concretizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi innovativi ad elevato valore aggiunto, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi necessari per il completamento del piano di impresa e l'attrazione di investitori al capitale di rischio. 2. La partecipazione del CNR alle imprese spin-off, che deriva esclusivamente da conferimenti di beni in natura e che non potra' in nessun caso eccedere il 25% del capitale sociale, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 5. 3. Possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione le imprese spin-off per le quali risulti che, sulla base del piano industriale (altrimenti definito "business plan"), non intendono offrire servizi che possano essere normalmente forniti al mondo produttivo mediante ordinarie prestazioni di consulenza e/o di ricerca commissionata ai Dipartimenti. E' fatta salva l'attivita' delle imprese spin-off di partecipazione a bandi di ricerca, congiuntamente o separatamente rispetto al Dipartimento di origine o ad altri Dipartimenti del CNR.