(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                 Commissione spin-off e istruttoria 
 
    1. E' istituita una  Commissione  spin-off,  composta  da  cinque
membri, di cui almeno due esterni alla rete scientifica del CNR,  per
la valutazione delle proposte di avvio delle imprese  spin-off  della
ricerca. I componenti della Commissione spin-off  sono  nominati  dal
Presidente del CNR e restano in carica per  tre  anni.  Essi  possono
essere confermati per un successivo triennio una volta soltanto. 
    2. I membri della Commissione spin-off svolgono la loro  funzione
a titolo gratuito. I membri non dipendenti del CNR hanno diritto a un
rimborso spese per la  partecipazione  ai  lavori  della  Commissione
spin-off. La Commissione puo' avvalersi di volta in volta del  parere
di esperti particolarmente qualificati  con  riferimento  all'impresa
spin-off da valutare. 
    3. La Commissione spin-off esprime, entro  quarantacinque  giorni
dalla  richiesta,  un  parere  obbligatorio  e  motivato   sull'avvio
dell'impresa   spin-off,   secondo    la    documentazione    fornita
dall'amministrazione  del  CNR  responsabile   delle   attivita'   di
valutazione tecnica ed economica. La mancata osservanza  del  termine
di quarantacinque giorni equivarra' a parere favorevole. 
    4. In particolare, la Commissione ha il compito di valutare: 
      a. che le richieste  di  avvio  delle  imprese  spin-off  siano
conformi al presente Regolamento; 
      b. l'opportuna quantificazione dell'apporto del CNR al capitale
sociale dell'impresa  spin-off,  in  base  alla  valutazione  di  cui
all'art. 5, comma  1,  lettera  d),  (v),  anche  in  funzione  delle
prospettive di sviluppo e crescita economica della stessa; 
      c. che le finalita' dello  spin-off  siano  conformi  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento; 
      d.  che  vi  sia  un  piano  industriale  (altrimenti  definito
"business  plan")  chiaro  e  completo,  in  base   allo   schema   a
disposizione dell'amministrazione; 
      e.  che  il  suddetto  piano  industriale  sia   coerente   con
l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca del CNR; 
      f.  che  il  piano  industriale  sia  corredato  da  un   piano
economico-finanziario, dal  quale  si  desumano,  in  modo  chiaro  e
completo, le previsioni circa l'andamento  dell'impresa  spin-off  su
base almeno triennale, l'eventuale fabbisogno economico  finanziario,
le   prospettive   di   ritorno   economico   sull'investimento,   la
composizione originaria del capitale sociale e i relativi soci; 
      g. che l'impresa spin-off abbia chiaramente definito i  termini
dell'utilizzo della proprieta' intellettuale del CNR,  ai  sensi  del
successivo art. 8; 
      h. che non sussistano conflitti di interesse tra  i  proponenti
dell'impresa spin-off e i ruoli da ciascuno ricoperti, in particolare
per quanto riguarda i  Direttori  di  Dipartimento,  di  Istituto,  i
membri della commissione di cui al presente articolo  e  i  dirigenti
dell'amministrazione centrale; 
      i. che il coinvolgimento dei soggetti  proponenti  e  l'apporto
professionale  previsto  per  ciascuno,  sia  dal  punto   di   vista
qualitativo  che  quantitativo,  siano  coerenti  con  gli  obiettivi
definiti nel piano industriale. 
    5. Su richiesta dell'amministrazione o del Presidente CNR,  anche
successivamente  all'avvio  dell'impresa  spin-off,  la   Commissione
spin-off  puo'  essere  chiamata  a  valutare  la  sussistenza  delle
condizioni sulla base delle quali era stato formulato  il  parere  di
cui al precedente comma 3. 
    6. La Commissione spin-off, su richiesta  dell'amministrazione  o
del Presidente, puo' formulare un parere in  ordine  alla  congruita'
delle proposte di terzi di acquisto  della  partecipazione  del  CNR,
nonche' circa l'opportunita' che  il  CNR  provveda  a  liquidare  la
propria partecipazione nell'impresa  spin-off  prima  della  scadenza
prevista all'art. 9.