Art. 4. Commissione spin-off e istruttoria 1. E' istituita una Commissione spin-off, composta da cinque membri, di cui almeno due esterni alla rete scientifica del CNR, per la valutazione delle proposte di avvio delle imprese spin-off della ricerca. I componenti della Commissione spin-off sono nominati dal Presidente del CNR e restano in carica per tre anni. Essi possono essere confermati per un successivo triennio una volta soltanto. 2. I membri della Commissione spin-off svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri non dipendenti del CNR hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione spin-off. La Commissione puo' avvalersi di volta in volta del parere di esperti particolarmente qualificati con riferimento all'impresa spin-off da valutare. 3. La Commissione spin-off esprime, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, un parere obbligatorio e motivato sull'avvio dell'impresa spin-off, secondo la documentazione fornita dall'amministrazione del CNR responsabile delle attivita' di valutazione tecnica ed economica. La mancata osservanza del termine di quarantacinque giorni equivarra' a parere favorevole. 4. In particolare, la Commissione ha il compito di valutare: a. che le richieste di avvio delle imprese spin-off siano conformi al presente Regolamento; b. l'opportuna quantificazione dell'apporto del CNR al capitale sociale dell'impresa spin-off, in base alla valutazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), (v), anche in funzione delle prospettive di sviluppo e crescita economica della stessa; c. che le finalita' dello spin-off siano conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento; d. che vi sia un piano industriale (altrimenti definito "business plan") chiaro e completo, in base allo schema a disposizione dell'amministrazione; e. che il suddetto piano industriale sia coerente con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca del CNR; f. che il piano industriale sia corredato da un piano economico-finanziario, dal quale si desumano, in modo chiaro e completo, le previsioni circa l'andamento dell'impresa spin-off su base almeno triennale, l'eventuale fabbisogno economico finanziario, le prospettive di ritorno economico sull'investimento, la composizione originaria del capitale sociale e i relativi soci; g. che l'impresa spin-off abbia chiaramente definito i termini dell'utilizzo della proprieta' intellettuale del CNR, ai sensi del successivo art. 8; h. che non sussistano conflitti di interesse tra i proponenti dell'impresa spin-off e i ruoli da ciascuno ricoperti, in particolare per quanto riguarda i Direttori di Dipartimento, di Istituto, i membri della commissione di cui al presente articolo e i dirigenti dell'amministrazione centrale; i. che il coinvolgimento dei soggetti proponenti e l'apporto professionale previsto per ciascuno, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, siano coerenti con gli obiettivi definiti nel piano industriale. 5. Su richiesta dell'amministrazione o del Presidente CNR, anche successivamente all'avvio dell'impresa spin-off, la Commissione spin-off puo' essere chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni sulla base delle quali era stato formulato il parere di cui al precedente comma 3. 6. La Commissione spin-off, su richiesta dell'amministrazione o del Presidente, puo' formulare un parere in ordine alla congruita' delle proposte di terzi di acquisto della partecipazione del CNR, nonche' circa l'opportunita' che il CNR provveda a liquidare la propria partecipazione nell'impresa spin-off prima della scadenza prevista all'art. 9.