(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
Approvazione  e  partecipazione   del   CNR   al   capitale   sociale
                        dell'impresa spin-off 
 
    1. L'avvio dell'impresa spin-off e' approvato, anche  per  quanto
concerne il personale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h)  dello
Statuto, dal Consiglio di amministrazione del CNR, acquisiti: 
      a. il parere motivato della Commissione spin-off, rilasciato ai
sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; 
      b.     la      documentazione      istruttoria      predisposta
dall'amministrazione comprendente il piano  industriale  e  il  piano
economico-finanziario predisposto dai proponenti; 
      c.  il  parere  del  Direttore   di   Dipartimento   al   quale
appartengono i proponenti, sentito il  Direttore  di  Istituto  (o  i
Direttori  in  caso  di  diversa  appartenenza  dei  proponenti)  che
confermi l'assenza di situazioni di conflitto di  interesse,  escluda
che l'attivita' dell'impresa spin-off si ponga in concorrenza con  le
attivita' istituzionali del Dipartimento, confermi  che  i  risultati
della ricerca  che  l'impresa  spin-off  si  propone  di  valorizzare
provengano, in misura significativa, dal relativo Dipartimento; 
      d. la bozza della convenzione mediante la quale la  costituenda
impresa spin-off e il CNR intendono regolare i rapporti relativi a: 
        i.   l'accesso   dell'impresa   spin-off   alla    proprieta'
intellettuale del CNR; 
        ii. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off delle risorse e
delle apparecchiature del CNR; 
        iii. l'utilizzo di appositi spazi,  diversi  dai  laboratori,
che il CNR eventualmente metta a disposizione per l'impresa spin-off; 
        iv. l'utilizzo del logo del CNR; 
        v. La valorizzazione dei servizi  offerti  dal  CNR,  incluso
l'eventuale contributo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera c),  in
termini di partecipazione del CNR al capitale sociale dell'impresa; 
      e. la bozza dei patti parasociali tra il CNR  e  i  proponenti,
mediante i quali vengano assicurate al CNR le prerogative di  cui  al
presente Regolamento; 
      f.  la  documentazione  comprovante  che   il   personale   CNR
proponente si trova nelle condizioni previste dal successivo art. 6. 
    2.  Qualora  il  Consiglio  di  amministrazione  approvi  l'avvio
dell'impresa spin-off, questa  e'  iscritta  all'albo  delle  imprese
spin-off tenuto dal CNR. 
    3. Alle imprese spin-off del CNR si applicano i commi seguenti. 
    4. Per il tempo in cui il CNR permane in qualita'  di  socio  nel
capitale sociale dell'impresa spin-off, detta  impresa  spin-off  non
potra' costituire  e/o  partecipare  al  capitale  sociale  di  altre
imprese che abbiano come finalita' quella di  sfruttare  i  risultati
della ricerca la cui valorizzazione  rientra  nelle  finalita'  della
stessa impresa spin-off. 
    5. I patti parasociali tra il CNR e i  soci  proponenti  dovranno
prevedere che: 
      a. nelle cariche sociali, il  CNR  abbia  diritto  di  nominare
almeno  un  componente  dell'organo  amministrativo,  che  non   puo'
assumere cariche operative, e di un sindaco, in caso di  costituzione
del collegio sindacale; 
      b. il CNR abbia diritto di esercitare  l'opzione  di  cui  alla
lettera d) del presente comma, qualora vengano  introdotte  modifiche
statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione all'avvio; 
      c. la durata dei patti parasociali  sia  pari  a  quella  della
permanenza  del  CNR  nel  capitale  sociale  dell'impresa   spin-off
partecipata; 
      d. il CNR abbia un'opzione di vendita  (di  tipo  "put")  sulla
propria quota di partecipazione al capitale sociale,  da  esercitarsi
verso i proponenti a partire dal  terzo  anno  di  vita  dell'impresa
spin-off, per un  valore  non  inferiore  al  valore  nominale  della
partecipazione; 
      e. il CNR non possa essere chiamato a fornire garanzie reali  o
personali a favore dell'impresa spin-off partecipata. 
    6. Qualora il CNR intenda affidare alle proprie imprese  spin-off
commesse di ricerca e sviluppo o  di  altri  servizi,  dette  imprese
spin-off non potranno ricevere contratti dal CNR di valore  eccedente
il 20% del fatturato annuale, nei  primi  due  anni  successivi  alla
costituzione, e del 10% negli anni successivi, fin tanto che  il  CNR
permanga nel capitale delle imprese.