Art. 5. Approvazione e partecipazione del CNR al capitale sociale dell'impresa spin-off 1. L'avvio dell'impresa spin-off e' approvato, anche per quanto concerne il personale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) dello Statuto, dal Consiglio di amministrazione del CNR, acquisiti: a. il parere motivato della Commissione spin-off, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; b. la documentazione istruttoria predisposta dall'amministrazione comprendente il piano industriale e il piano economico-finanziario predisposto dai proponenti; c. il parere del Direttore di Dipartimento al quale appartengono i proponenti, sentito il Direttore di Istituto (o i Direttori in caso di diversa appartenenza dei proponenti) che confermi l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, escluda che l'attivita' dell'impresa spin-off si ponga in concorrenza con le attivita' istituzionali del Dipartimento, confermi che i risultati della ricerca che l'impresa spin-off si propone di valorizzare provengano, in misura significativa, dal relativo Dipartimento; d. la bozza della convenzione mediante la quale la costituenda impresa spin-off e il CNR intendono regolare i rapporti relativi a: i. l'accesso dell'impresa spin-off alla proprieta' intellettuale del CNR; ii. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off delle risorse e delle apparecchiature del CNR; iii. l'utilizzo di appositi spazi, diversi dai laboratori, che il CNR eventualmente metta a disposizione per l'impresa spin-off; iv. l'utilizzo del logo del CNR; v. La valorizzazione dei servizi offerti dal CNR, incluso l'eventuale contributo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera c), in termini di partecipazione del CNR al capitale sociale dell'impresa; e. la bozza dei patti parasociali tra il CNR e i proponenti, mediante i quali vengano assicurate al CNR le prerogative di cui al presente Regolamento; f. la documentazione comprovante che il personale CNR proponente si trova nelle condizioni previste dal successivo art. 6. 2. Qualora il Consiglio di amministrazione approvi l'avvio dell'impresa spin-off, questa e' iscritta all'albo delle imprese spin-off tenuto dal CNR. 3. Alle imprese spin-off del CNR si applicano i commi seguenti. 4. Per il tempo in cui il CNR permane in qualita' di socio nel capitale sociale dell'impresa spin-off, detta impresa spin-off non potra' costituire e/o partecipare al capitale sociale di altre imprese che abbiano come finalita' quella di sfruttare i risultati della ricerca la cui valorizzazione rientra nelle finalita' della stessa impresa spin-off. 5. I patti parasociali tra il CNR e i soci proponenti dovranno prevedere che: a. nelle cariche sociali, il CNR abbia diritto di nominare almeno un componente dell'organo amministrativo, che non puo' assumere cariche operative, e di un sindaco, in caso di costituzione del collegio sindacale; b. il CNR abbia diritto di esercitare l'opzione di cui alla lettera d) del presente comma, qualora vengano introdotte modifiche statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione all'avvio; c. la durata dei patti parasociali sia pari a quella della permanenza del CNR nel capitale sociale dell'impresa spin-off partecipata; d. il CNR abbia un'opzione di vendita (di tipo "put") sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso i proponenti a partire dal terzo anno di vita dell'impresa spin-off, per un valore non inferiore al valore nominale della partecipazione; e. il CNR non possa essere chiamato a fornire garanzie reali o personali a favore dell'impresa spin-off partecipata. 6. Qualora il CNR intenda affidare alle proprie imprese spin-off commesse di ricerca e sviluppo o di altri servizi, dette imprese spin-off non potranno ricevere contratti dal CNR di valore eccedente il 20% del fatturato annuale, nei primi due anni successivi alla costituzione, e del 10% negli anni successivi, fin tanto che il CNR permanga nel capitale delle imprese.