(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
Partecipazione del personale CNR all'impresa spin-off. Autorizzazione 
 
    1. Ai fini del coinvolgimento del personale CNR  in  qualita'  di
socio e proponente di imprese spin-off, ai sensi del  superiore  art.
3,  il  personale  e'   tenuto   a   richiedere   al   Consiglio   di
amministrazione  specifica   autorizzazione   allo   svolgimento   di
attivita' in favore dell'impresa spin-off.  Il  presente  Regolamento
introduce  criteri  oggettivi  e  predeterminati  per  le  specifiche
autorizzazioni,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  5,   del   decreto
legislativo 165/2001. 
    2. Nel formulare la richiesta al Consiglio di amministrazione, il
personale richiedente deve optare per una delle tre situazioni: 
      a.  aspettativa  senza  assegni,  qualora   il   coinvolgimento
nell'impresa spin-off sia pari  al  100%  della  propria  prestazione
lavorativa; 
      b. modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo
parziale,  qualora  il  coinvolgimento  nell'impresa   spin-off   sia
compresa tra il 30% e il 100% della prestazione  lavorativa  a  tempo
pieno,  con  seguente  proporzionale  riduzione   della   prestazione
salariale da parte del CNR; 
      c. speciale autorizzazione alla partecipazione  senza  modifica
del  rapporto  di  lavoro,  se  l'impegno  da  destinare  all'impresa
spin-off non eccede il 30% della propria capacita' lavorativa. 
    3. L'autorizzazione puo'  essere  concessa  per  un  periodo  non
superiore ai tre anni, con possibilita' di rinnovo fino a un  massimo
complessivo di cinque anni, limitatamente alle  opzioni  previste  al
comma 2 del presente articolo, lettere a e b. Al termine del  periodo
di autorizzazione, il personale potra'  mantenere  la  partecipazione
sociale  nell'impresa  spin-off  a  titolo  di  investimento,   senza
coinvolgimento nelle attivita' ordinarie e senza cariche operative  o
di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi. 
    4. L'autorizzazione  a  ricoprire  cariche  amministrative  o  di
controllo puo' essere concessa soltanto la' dove le attivita'  svolte
presso  le  imprese  spin-off  siano  compatibili  con  il   regolare
svolgimento delle attivita' oggetto del rapporto tra il  personale  e
il CNR. 
    5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori  di
Dipartimento o di Istituto, i componenti  del  Consiglio  Scientifico
non possono assumere cariche amministrative nelle  aziende  spin-off.
E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore  di  Dipartimento  o  di
Istituto sia designato a far parte del consiglio  di  amministrazione
dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente, dal  CNR
stesso. 
    6. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio del CNR,
nonche' di contratti  di  collaborazione,  previa  autorizzazione  ai
sensi del comma 1, potranno prendere parte alla compagine sociale  di
imprese spin-off, anche ricoprendo  cariche  amministrative,  purche'
tali attivita' non interferiscano con lo svolgimento delle  attivita'
oggetto dell'assegno di  ricerca  o  della  borsa  di  studio  o  del
contratto di collaborazione. 
    7. Il  personale  CNR  che  percepisca  compensi  dalla  societa'
spin-off e' soggetto agli adempimenti connessi all'art. 53  del  dlgs
165/2001 concernente  l'anagrafe  delle  prestazioni  dei  dipendenti
pubblici e con l'applicazione del vigente C.C.N.L. di comparto. 
    8. Al personale  CNR  autorizzato  ai  sensi  delle  disposizioni
precedenti e'  fatto  obbligo  di  mantenere  la  riservatezza  delle
informazioni ricevute in ragione del proprio ufficio e  di  astenersi
dal compimento di attivita' che possano danneggiare il CNR.