Art. 6. Partecipazione del personale CNR all'impresa spin-off. Autorizzazione 1. Ai fini del coinvolgimento del personale CNR in qualita' di socio e proponente di imprese spin-off, ai sensi del superiore art. 3, il personale e' tenuto a richiedere al Consiglio di amministrazione specifica autorizzazione allo svolgimento di attivita' in favore dell'impresa spin-off. Il presente Regolamento introduce criteri oggettivi e predeterminati per le specifiche autorizzazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001. 2. Nel formulare la richiesta al Consiglio di amministrazione, il personale richiedente deve optare per una delle tre situazioni: a. aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa; b. modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia compresa tra il 30% e il 100% della prestazione lavorativa a tempo pieno, con seguente proporzionale riduzione della prestazione salariale da parte del CNR; c. speciale autorizzazione alla partecipazione senza modifica del rapporto di lavoro, se l'impegno da destinare all'impresa spin-off non eccede il 30% della propria capacita' lavorativa. 3. L'autorizzazione puo' essere concessa per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilita' di rinnovo fino a un massimo complessivo di cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 2 del presente articolo, lettere a e b. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potra' mantenere la partecipazione sociale nell'impresa spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attivita' ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi. 4. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo puo' essere concessa soltanto la' dove le attivita' svolte presso le imprese spin-off siano compatibili con il regolare svolgimento delle attivita' oggetto del rapporto tra il personale e il CNR. 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento o di Istituto, i componenti del Consiglio Scientifico non possono assumere cariche amministrative nelle aziende spin-off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Dipartimento o di Istituto sia designato a far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente, dal CNR stesso. 6. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio del CNR, nonche' di contratti di collaborazione, previa autorizzazione ai sensi del comma 1, potranno prendere parte alla compagine sociale di imprese spin-off, anche ricoprendo cariche amministrative, purche' tali attivita' non interferiscano con lo svolgimento delle attivita' oggetto dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del contratto di collaborazione. 7. Il personale CNR che percepisca compensi dalla societa' spin-off e' soggetto agli adempimenti connessi all'art. 53 del dlgs 165/2001 concernente l'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e con l'applicazione del vigente C.C.N.L. di comparto. 8. Al personale CNR autorizzato ai sensi delle disposizioni precedenti e' fatto obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute in ragione del proprio ufficio e di astenersi dal compimento di attivita' che possano danneggiare il CNR.