(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
Rinnovo dell'autorizzazione. Reintegro o  revoca  dell'autorizzazione
                          al personale CNR 
 
    1. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 6 a partecipare
all'impresa spin-off deve essere richiesto al CNR entro i tre mesi  e
non prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza del periodo per  il
quale  e'  stata   concessa   l'autorizzazione.   Il   Consiglio   di
amministrazione provvede entro il termine del periodo autorizzato. La
mancata delibera da parte del Consiglio di amministrazione equivarra'
al consenso positivo al rinnovo. 
    2. Il personale CNR autorizzato ai sensi dell'articolo precedente
puo' in ogni momento chiedere ed ottenere di essere reinserito  nella
condizione originaria. In tal caso, o  in  caso  di  mancato  rinnovo
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo,  il  CNR
non e' responsabile di eventuali obblighi assunti dal personale verso
terzi. 
    3. Successivamente alla costituzione, fermo  restando  l'art.  6,
comma 2, il personale CNR che  sia  in  possesso  dei  requisiti  per
l'avvio di imprese  spin-off  puo'  chiedere  di  divenire  socio  di
imprese  spin-off  gia'  partecipate.  Sulla  richiesta  delibera  il
Consiglio di amministrazione, previa verifica della sussistenza delle
condizioni soggettive previste dal presente Regolamento.