Art. 7. Rinnovo dell'autorizzazione. Reintegro o revoca dell'autorizzazione al personale CNR 1. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 6 a partecipare all'impresa spin-off deve essere richiesto al CNR entro i tre mesi e non prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza del periodo per il quale e' stata concessa l'autorizzazione. Il Consiglio di amministrazione provvede entro il termine del periodo autorizzato. La mancata delibera da parte del Consiglio di amministrazione equivarra' al consenso positivo al rinnovo. 2. Il personale CNR autorizzato ai sensi dell'articolo precedente puo' in ogni momento chiedere ed ottenere di essere reinserito nella condizione originaria. In tal caso, o in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, il CNR non e' responsabile di eventuali obblighi assunti dal personale verso terzi. 3. Successivamente alla costituzione, fermo restando l'art. 6, comma 2, il personale CNR che sia in possesso dei requisiti per l'avvio di imprese spin-off puo' chiedere di divenire socio di imprese spin-off gia' partecipate. Sulla richiesta delibera il Consiglio di amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni soggettive previste dal presente Regolamento.