Art. 8. Disciplina della proprieta' intellettuale 1. Nelle more della ridefinizione dei regolamenti interni del CNR relativi alla disciplina della generazione, gestione e valorizzazione della proprieta' intellettuale, l'accesso dell'impresa spin-off alla proprieta' intellettuale del CNR e' disciplinato dal presente articolo e dalle previsioni di cui alla convenzione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. d), (i). 2. In nessun caso l'impresa spin-off potra' godere a titolo esclusivo di know-how di titolarita' del CNR, generato anteriormente alla costituzione dell'impresa spin-off, salvo diverso accordo specificato nella convenzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), (i). 3. I diritti di proprieta' intellettuale relativi alla tecnologia che l'impresa spin-off intende sfruttare commercialmente possono essere concessi a titolo esclusivo all'impresa stessa, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico. 4. La concessione di licenza in favore di impresa spin-off e' di norma a titolo oneroso, salvo straordinarie e motivate esigenze che il Consiglio di amministrazione puo' valutare in sede di autorizzazione. 5. La proprieta' intellettuale derivata, sviluppata dall'impresa spin-off con proprie risorse, sara' di titolarita' dell'impresa spin-off. In caso di decisione da parte del CNR di abbandonare la proprieta' intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dell'impresa spin-off, e' riconosciuto a quest'ultima un diritto di opzione sulla titolarita', da esercitarsi a un prezzo corrispondente almeno al costo lordo delle spese di brevettazione fino a quel momento sostenute dal CNR. 6. Alle imprese spin-off non sara' consentita la concessione di sub-licenze a terze parti dei diritti di proprieta' intellettuale concessi in licenza dal CNR, salvo che non si tratti di sub-licenza di mera produzione, quando l'impresa spin-off non disponga oggettivamente della necessaria capacita' produttiva.