Art. 9. Limiti temporali degli interventi 1. Decorso il termine di cui all'art. 6, comma 3, e comunque non oltre cinque anni dalla sua iscrizione l'impresa e' cancellata dall'albo di cui all'art. 5, comma 2 e la partecipazione al capitale sociale e' liquidata secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 5. 2. Le disposizioni relative alla proprieta' intellettuale del presente Regolamento e ogni forma di impegno diretto e indiretto del CNR al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa spin-off non possono superare il termine di cui al comma 1, decorso il quale ogni rapporto tra il CNR e l'impresa spin-off dovra' essere rinegoziato, qualora vi sia interesse da parte del CNR alla prosecuzione del rapporto, affinche' le prestazioni del CNR siano rese a condizioni di mercato, compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato.