(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                  Limiti temporali degli interventi 
 
    1. Decorso il termine di cui all'art. 6, comma 3, e comunque  non
oltre cinque  anni  dalla  sua  iscrizione  l'impresa  e'  cancellata
dall'albo di cui all'art. 5, comma 2 e la partecipazione al  capitale
sociale e' liquidata secondo le modalita' previste all'art. 5,  comma
5. 
    2. Le disposizioni relative  alla  proprieta'  intellettuale  del
presente Regolamento e ogni forma di impegno diretto e indiretto  del
CNR al conseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa  spin-off  non
possono superare il termine di cui al comma 1, decorso il quale  ogni
rapporto tra il CNR e l'impresa spin-off dovra'  essere  rinegoziato,
qualora vi sia interesse da  parte  del  CNR  alla  prosecuzione  del
rapporto, affinche' le prestazioni del CNR siano rese a condizioni di
mercato, compatibilmente con la disciplina in  materia  di  aiuti  di
stato.