(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                        Direttore/Direttrice 
 
    1.  La  direzione  della  struttura  amministrativa  compete   al
Direttore/alla  Direttrice.  L'incarico  di  Direttore/Direttrice  e'
attribuito dal  Consiglio  dell'Universita'  a  persona  qualificata,
scelta  attraverso  una  procedura  di  selezione.  Il   Direttore/la
Direttrice risponde direttamente al/alla  Presidente.  L'incarico  ha
durata  quinquennale  e  puo'  essere  rinnovato.   Il   Direttore/la
Direttrice puo' nominare un Vicedirettore/una Vicedirettrice. 
    2. Il Direttore/la Direttrice: 
      a) adotta i provvedimenti per l'organizzazione degli uffici; 
      b) e' amministrativamente responsabile dei centri  di  servizio
che gli/le sono assegnati. Dirige e coordina  il  relativo  personale
tecnico  ed  amministrativo  dei  centri  di   servizio   a   lui/lei
sottoposti; 
      c) esplica una attivita'  generale  di  indirizzo  e  direzione
volta al raggiungimento degli obiettivi generali di  sviluppo  e  del
programma annuale delle attivita'; 
      d) sottoscrive i contratti di lavoro del personale  tecnico  ed
amministrativo; 
      e) formula proposte al Consiglio dell'Universita' anche ai fini
della elaborazione di  programmi,  di  direttive  e  di  progetti  di
competenza degli organi di governo e ne cura l'attuazione; 
      f)  garantisce  le  funzioni  che  la  normativa  universitaria
attribuisce    al    Direttore     amministrativo/alla     Direttrice
amministrativa a nonche' al Direttore/alla Direttrice generale; 
      g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe,  conferite
dal Consiglio dell'Universita'; 
      h)  puo'  partecipare,  con   diritto   di   voto   consultivo,
personalmente o a mezzo di un delegato/una delegata alle  sedute  del
Consiglio dell'Universita', a quelle  del  Senato  accademico,  della
Commissione di  ricerca,  della  Commissione  per  gli  studi  e  del
Presidio di qualita'; 
      i)  propone  al  Consiglio  dell'Universita'  il  numero  e  la
tipologia di strutture organizzative utili  al  regolare  svolgimento
dell'attivita' amministrativa nonche' gli ambiti di competenza  delle
stesse per il piano dell'organizzazione; 
      j)  propone  al  Consiglio  dell'Universita'  l'istituzione  di
centri di servizio e la  disciplina  per  la  loro  organizzazione  e
funzionamento; 
      k) stipula unitamente  al/alla  Presidente  e  al  Rettore/alla
Rettrice gli accordi con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti
gli obiettivi che l'Universita' deve raggiungere.