(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                       Commissione di ricerca 
 
    1. La Commissione di ricerca e' composta da: 
      a) il  Rettore/la  Rettrice  o  dal  Prorettore  delegato/dalla
Prorettrice delegata, da cui la commissione stessa e' presieduta; 
      b) un membro esterno di fama internazionale per  ogni  Facolta'
che viene nominato dal Rettore/dalla Rettrice, scelto tra una rosa di
tre candidati/e proposti/e da  ogni  Consiglio  di  Facolta'  per  la
durata di 3 anni; 
      c) il/la Vicepreside cui compete la coordinazione della ricerca
per ogni Facolta'; 
      d) Il/la responsabile dei singoli centri per la ricerca. 
    2. Il Direttore/la Direttrice,  un/a  responsabile  di  un'unita'
organizzativa  da  lui/lei  nominato/a  e  il/la  responsabile  della
biblioteca partecipano alle sedute della Commissione di  ricerca  con
diritto di voto consultivo. 
    3. La Commissione di ricerca: 
      a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a
livello d'ateneo della ricerca; 
      b) propone al Consiglio dell'Universita' le risorse destinabili
alla  ricerca  nei  limiti  stabiliti  dal  bilancio  di   previsione
approvato; 
      c) delibera nell'ambito  dell'indirizzo  generale  di  sviluppo
dell'Universita'  i  criteri   per   l'assegnazione   delle   risorse
finanziarie  destinate  alla  ricerca  previste   dal   bilancio   di
previsione; 
      d) formula un parere  in  merito  al  programma  annuale  delle
attivita' di ricerca; 
      e) propone al Consiglio dell'Universita' due professori/esse di
ruolo quali membri del Presidio di qualita',  uno/a  dei/delle  quali
appartenenti all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica. 
    4. Il regolamento di funzionamento della Commissione  di  ricerca
e'  approvato  dal  Consiglio  dell'Universita',  sentito  il  Senato
accademico.