(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                      Commissione per gli studi 
 
    1. La Commissione per gli studi e' composta da: 
      a) il Rettore/la Rettrice o  dal  Prorettore/dalla  Prorettrice
delegato/a che presiede lo stesso organo; 
      b) il/la Vicepreside  competente  per  il  coordinamento  della
didattica di ogni singola Facolta'; 
      c)  il/la  Rappresentante  degli   studenti/delle   studentesse
nominato/a dalla  Consulta  degli  studenti  tra  i  suoi  componenti
secondo il Regolamento elezioni. 
    2. La Commissione per gli studi puo' invitare su  temi  specifici
esperti di fama internazionale a fini consultativi. 
    3. Il Direttore/la Direttrice,  un/a  responsabile  di  un'unita'
organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile  del  Centro
linguistico partecipano alle sedute della Commissione per gli  studi,
con diritto di voto consultivo. 
    4. La Commissione per gli studi: 
      a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a
livello d'ateneo nel settore della didattica; 
      b)  esprime  un  parere  in  merito  al  regolamento  didattico
generale e ai regolamenti dei corsi di studio; 
      c) formula un parere in merito a nuovi corsi di studio; 
      d)  propone  al  Consiglio   dell'Universita',   in   sede   di
programmazione universitaria,  i  criteri  per  l'assegnazione  delle
risorse destinabili alla didattica; 
      e) formula un parere  in  merito  al  programma  annuale  delle
attivita' nell'ambito della didattica; 
      f)    propone     al     Consiglio     dell'Universita'     due
professori/professoresse di ruolo membri del  Presidio  di  qualita',
uno/a dei/delle quali appartenente all'area scientifica, l'altro/a  a
quella umanistica. 
    5. Il regolamento della Commissione per gli studi viene approvato
dal  Consiglio  dell'Universita',  una  volta   sentito   il   Senato
accademico.