(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                        Presidio di qualita' 
 
    1. Il Presidio di qualita' e' composto da: 
      a) il coordinatore/la  coordinatrice  che  presiede  lo  stesso
organo, nominato/a dal/dalla Presidente in accordo con il  Rettore/la
Rettrice; 
      b)  due  professori/professoresse  nominati/e   dal   Consiglio
dell'Universita' su proposta della Commissione per gli studi; 
      c)  due  professori/professoresse  nominati/e   dal   Consiglio
dell'Universita' su proposta della Commissione di ricerca; 
      d)  il/la  rappresentante  degli   studenti/delle   studentesse
scelto/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi membri  secondo  il
Regolamento elezioni. 
    2. Il Direttore/la Direttrice e il/la responsabile della qualita'
dei servizi partecipano alle sedute del  Presidio  di  qualita',  con
diritto di voto consultivo. 
    3. Il Presidio di  qualita'  assolve  i  compiti  previsti  dalle
disposizioni  di  legge  e  finalizzati  alla  garanzia  di  qualita'
nell'ambito della didattica e della ricerca e ne coordina i  processi
interni per l'assicurazione della qualita' dell'Universita'.