(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                               Preside 
 
    1. Il/la Preside e'  eletto/a  da  tutti/e  i/le  componenti  del
rispettivo Consiglio di Facolta' tra i professori/le professoresse  a
tempo pieno di prima fascia di ruolo e viene nominato/a dal Consiglio
dell'Universita'.  Esso/essa  resta  in  carica   per   un   triennio
accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 
    2. Esso/essa rappresenta  la  Facolta',  convoca  e  presiede  il
Consiglio di Facolta'. Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio
di Facolta', vigila sulle attivita' didattiche e di  ricerca,  nomina
le commissioni di esame di profitto e sottoscrive  gli  incarichi  di
docenza a contratto. 
    3. Il/la Preside stipula con il Direttore/la Direttrice del corso
di studio  ed  i/le  responsabili  d'area  di  ricerca,  responsabile
ciascuno/a del rispettivo ambito di ricerca, gli accordi  concernenti
gli obiettivi da conseguire. 
    4.  Il/la  Preside   provvede   alla   programmazione   ed   alla
destinazione  delle  risorse  a  disposizione,   conformemente   alle
indicazioni del Senato accademico  e  alle  decisioni  del  Consiglio
dell'Universita' e del Consiglio di facolta'. 
    5. Il/la Preside definisce, insieme ai Direttori/alle  Direttrici
del corso di studio e ai/alle  responsabili  d'area  di  ricerca,  la
relazione  sugli  obiettivi  raggiunti  della  Facolta'   sia   nella
didattica che nella ricerca. 
    6. Il/la  Preside  approva  le  graduatorie  delle  procedure  di
selezione degli incarichi di  docenza  nonche'  delle  collaborazioni
didattiche e di ricerca. 
    7. Il/la Preside, sentiti/e i/le Direttori/Direttrici  dei  corsi
di studio e i/le responsabili d'area di ricerca formula al  Consiglio
dell'Universita' una proposta in merito all'assunzione  di  personale
docente nei limiti dei ruoli in organico approvati. 
    8.  Il/la  Preside  nomina  due  Vicepresidi,  di   cui   uno/una
responsabile  del  coordinamento  della  ricerca   ed   uno/una   del
coordinamento della didattica. Il/la  Vicepreside  per  la  didattica
viene nominato/a tra i Direttori/le Direttrici dei corsi  di  studio.
Almeno uno/a dei/delle due vicepresidi deve essere un professore/ una
professoressa di ruolo di prima fascia. 
    Uno/a     dei/delle     Vicepresidi,     con     qualifica     di
professore/professoressa di ruolo di prima fascia, rappresenta  il/la
Preside in caso di suo/a impedimento o assenza. Il/la Preside  ha  la
facolta'  di  delegare  ai/alle  Vicepresidi  i  compiti  che  gli/le
competono. 
    9. Il/la Preside adotta, in caso di necessita' e di urgenza,  gli
atti di competenza del Consiglio di  Facolta'  salvo  ratifica  nella
prima seduta immediatamente successiva.