Art. 16. Consiglio di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' e' composto da: a) il/la Preside da cui il Consiglio e' presieduto; b) i professori/le professoresse di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo determinato ed i ricercatori/le ricercatrici di ruolo (DPR 382/1980); c) due rappresentanti dei ricercatori/delle ricercatrici a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) e b) L. 240/2010) eletti/e sulla base del Regolamento elezioni di cui, ove possibile, uno tra i ricercatori/le ricercatrici senior ed uno/a tra i ricercatori/le ricercatrici junior. d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e sulla base del Regolamento elezioni; 2. Alle sedute del Consiglio di Facolta' partecipa, con diritto di voto consultivo, il/la responsabile della Segreteria di facolta'. 3. Il Consiglio di Facolta': a) propone il programma delle attivita' unitamente al bilancio di previsione nonche' i piani pluriennali della Facolta'; b) propone ogni anno il piano finalizzato allo sviluppo dell'offerta formativa; c) delega ai consigli di corso determinate competenze relative ad attivita' di un corso di studio; d) esercita le attribuzioni nell'ambito delle procedure per la nomina in ruolo di professori/professoresse e ricercatori/ ricercatrici, ai sensi dei regolamenti interni; e) sottopone al Consiglio dell'Universita' e al Senato accademico, sentita la commissione per gli studi, le proposte concernenti i regolamenti di Facolta' nonche' quelle relative all'attivazione di nuovi corsi di studio; f) sottopone al Senato accademico, sentita la Commissione per gli studi, le proposte relative al regolamento didattico generale e ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio; g) nomina i/le responsabili d'area di ricerca, scegliendoli/le tra i professori/le professoresse di prima e seconda fascia nonche' tra i ricercatori/le ricercatrici di ruolo e senior; h) delibera su ogni altra questione inerente la Facolta' che il presente Statuto non demanda ad altri organi.