Art. 20. Centri per la didattica (Scuole/Schools) 1. Con delibera del Consiglio dell'Universita', sentito il Senato accademico possono essere istituiti centri per la didattica (Scuole/ Schools) coinvolgendo anche piu' Facolta'. Essi rappresentano unita' organizzative per attivita' didattiche presso cui i corsi di studio vengono raggruppati e coordinati in modo unitario. Il Consiglio dell'Universita' puo' attribuire alle Scuole (Schools) una propria dotazione finanziaria. 2. Contestualmente all'istituzione di centri per la didattica (Scuole/Schools) verra' approvato dal Consiglio dell'Universita', sentito il Senato accademico, il relativo regolamento interno il quale ne definisce le finalita' e le modalita' di funzionamento nonche' la composizione dell'organo di gestione.