(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
              Centri per la didattica (Scuole/Schools) 
 
    1. Con delibera del Consiglio dell'Universita', sentito il Senato
accademico possono essere istituiti centri per la didattica  (Scuole/
Schools) coinvolgendo anche piu' Facolta'. Essi rappresentano  unita'
organizzative per attivita' didattiche presso cui i corsi  di  studio
vengono raggruppati e  coordinati  in  modo  unitario.  Il  Consiglio
dell'Universita' puo' attribuire alle Scuole  (Schools)  una  propria
dotazione finanziaria. 
    2. Contestualmente all'istituzione di  centri  per  la  didattica
(Scuole/Schools) verra'  approvato  dal  Consiglio  dell'Universita',
sentito il Senato accademico,  il  relativo  regolamento  interno  il
quale ne definisce le  finalita'  e  le  modalita'  di  funzionamento
nonche' la composizione dell'organo di gestione.