Art. 22. Collegio dei revisori dei conti 1. Il controllo della gestione contabile e amministrativa viene eseguito da un Collegio di revisori dei conti, nominato dal Consiglio dell'Universita', ed i/le cui componenti sono iscritti/e nell'albo dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Uno dei membri effettivi del Collegio viene designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Il/la Presidente del Collegio e' nominato/a dal Consiglio dell'Universita'. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.