(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il controllo della gestione contabile e  amministrativa  viene
eseguito da un Collegio di revisori dei conti, nominato dal Consiglio
dell'Universita', ed i/le cui componenti  sono  iscritti/e  nell'albo
dei revisori  contabili.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.  Uno  dei
membri  effettivi  del  Collegio  viene  designato  dalla   Provincia
Autonoma di Bolzano. Il/la Presidente del Collegio e' nominato/a  dal
Consiglio dell'Universita'. Il Collegio dei revisori dura  in  carica
quattro anni e puo' essere riconfermato.