Art. 23. Nucleo di valutazione 1. L'Universita' adotta, anche ai sensi della legge 19 ottobre 1999 n. 370 un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' degli interventi finalizzati al sostegno del diritto allo studio. Verifica altresi' mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Nucleo di valutazione viene nominato dal Consiglio dell'Universita', resta in carica per quattro anni ed e' composto dai seguenti membri: a) tre membri, scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione. Uno/a di loro viene scelto/a tra esperti/e dell'Universita'; b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi/ le sue componenti secondo il Regolamento elezioni.