(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. L'Universita' adotta, anche ai sensi della  legge  19  ottobre
1999  n.  370  un  sistema  di  valutazione  interna  della  gestione
amministrativa, delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  nonche'
degli interventi finalizzati al sostegno  del  diritto  allo  studio.
Verifica altresi'  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse,  la  produttivita'
della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita'  e  il  buon
andamento dell'azione amministrativa. 
    2.  Il  Nucleo  di  valutazione  viene  nominato  dal   Consiglio
dell'Universita', resta in carica per quattro anni ed e' composto dai
seguenti membri: 
      a) tre membri, scelti tra studiosi/e  ed  esperti/e  nel  campo
della  valutazione.  Uno/a  di  loro  viene  scelto/a  tra  esperti/e
dell'Universita'; 
      b)  un/una  rappresentante  degli  studenti/delle   studentesse
scelto/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi/ le sue  componenti
secondo il Regolamento elezioni.