(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. E' istituito, per i  procedimenti  disciplinari  promossi  nei
confronti  dei/delle   docenti   universitari/e,   il   Collegio   di
disciplina.  Esso   e'   composto   da   tre   professori   ordinari/
professoresse ordinarie nominati/e  dal  Consiglio  dell'Universita',
sentito/a il Rettore/ la Rettrice, tra  il  personale  accademico  di
ruolo. Tutti i/le componenti restano in carica per la durata  di  tre
anni e sono confermabili. 
    2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e
nel rispetto del contraddittorio, in conformita' di quanto  stabilito
dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n.  240  e  della  vigente
normativa in materia. 
    3. Su segnalazione del Rettore/della  Rettrice,  il  Collegio  di
disciplina cura, nel rispetto dei  principi  di  riservatezza  e  del
contraddittorio, l'istruttoria  dei  provvedimenti  disciplinari  nei
confronti  del  personale  docente,  e   formula   la   proposta   di
provvedimento in merito. 
    4. Il Rettore/la Rettrice, venuto/a a conoscenza di un fatto  che
deve dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore  alla  censura,
da' avvio al procedimento, trasmettendo gli atti al Collegio.  Per  i
fatti  che  possono  dar  luogo  ad  una  sanzione  disciplinare  non
superiore alla censura il Rettore/la  Rettrice  procede  con  proprio
provvedimento. Anche in questo caso il principio  del  contradditorio
dovra' essere rispettato. 
    5. Il Collegio, all'esito  dell'istruttoria,  formula  un  parere
vincolante per il Consiglio dell'Universita' che in  conformita'  con
il parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione. 
    6. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.