(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                       Consulta degli studenti 
 
    1.  La  Consulta  degli  studenti   e'   un   organo   consultivo
dell'Universita'  con  funzioni   di   coordinamento   dell'attivita'
dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse. 
    2. La  Consulta  degli  studenti  e'  composta  da  tutti/e  i/le
rappresentanti degli studenti/delle  studentesse  eletti/e  nei  vari
organi e viene nominata dal Rettore/dalla Rettrice. 
    3.  La  Consulta   degli   studenti   e'   presieduta   dal/dalla
rappresentante  degli  studenti  o  dal/dalla   suo/sua   sostituto/a
nominati/e dalla Consulta degli studenti tra i suoi componenti. 
    4. La Consulta degli studenti: 
      a)  formula  proposte  e,  se  richiesto,  esprime  parere   su
questioni attinenti  all'attivita'  didattica,  ai  servizi  per  gli
studenti/le studentesse e al diritto allo studio; 
      b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo
parziale degli studenti/delle studentesse per attivita'  di  supporto
alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; 
      c) predispone il  regolamento  per  il  suo  funzionamento  che
dovra' essere approvato dal Consiglio dell'Universita', previo parere
del Senato accademico.