Art. 27. Comitato per le pari opportunita' 1. L'Universita' istituisce un Comitato per le pari opportunita' che, in osservanza dei principi legislativi vigenti in materia, si occupa di supportare gli organi nell'applicazione di tali principi; in accordo con l'intera comunita' universitaria, si impegna, attraverso iniziative mirate, a favorire un ambiente privo di discriminazioni orientato alle pari opportunita'. 2. Il Comitato per le pari opportunita' e' composto da: a) un/una rappresentante del personale docente; b) un/una rappresentante del personale tecnico ed amministrativo; c) un/una rappresentante degli studenti/ delle studentesse. Tutti i componenti del Comitato vengono nominati ai sensi del Regolamento elezioni vigente. 3. Il Comitato nomina il/la suo/a Presidente scegliendolo/a tra i membri di cui alle lettera a) e b). 4. I membri del Comitato indicati nelle lettere a) e b) rimangono in carica tre anni mentre quelli di cui alla lettera c) rimangono in carica due anni. 5. Le attribuzioni e gli obiettivi sono indicati nel regolamento dello stesso Comitato pari opportunita' dell'Universita', approvato dal Consiglio dell'Universita'. 6. Il Comitato pari opportunita' elabora per il Consiglio dell'Universita' annualmente una relazione sugli obiettivi raggiunti.