Art. 29. Cooperazione ed altre attivita' istituzionali 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'attivazione di corsi di studio integrati presso una o piu' Universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le Universita' coinvolte riconosceranno la validita' del percorso seguito dagli studenti/dalle studentesse presso le Universita' e le istituzioni universitarie partecipanti. Questo vale altresi' per i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi di studio integrati. 3. Gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di studio e di dottorato di ricerca nel territorio della Provincia di Bolzano, dovranno essere resi noti al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca entro trenta giorni dalla stipula. Tali accordi diverranno esecutivi decorso il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, a meno che il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca entro tale termine non abbia sollevato delle contestazioni giustificate con la violazione della legge, degli obblighi internazionali dello Stato italiano o dei criteri stabiliti nei decreti emessi sulla base dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. L'Universita' promuove e sostiene gli scambi internazionali dei propri/delle proprie componenti anche con interventi di natura economica. La stessa puo' mettere a disposizione e gestire strutture di supporto e di alloggio per ospiti, anche in collaborazione con altri enti e in modo particolare con quelli il cui scopo sia quello di assicurare il diritto allo studio. 5. L'Universita' potra' rilasciare attestati a coloro che hanno partecipato a corsi di specializzazione e di perfezionamento nonche' ad attivita' istituzionali organizzati dalla stessa. 6. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 5, l'Universita' potra' avvalersi anche di forme di collaborazione esterna come previsto dall'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.