Art. 30. Centri di servizio 1. L'istituzione dei centri di servizio viene deliberata dal Consiglio dell'Universita' su proposta del Direttore/della Direttrice, sentito il Senato accademico. 2. Lo stesso Consiglio dell'Universita' stabilisce, su proposta del Direttore/della Direttrice, sentito il Senato accademico, le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio. 3. Le attivita' finalizzate all'apprendimento e alla certificazione delle conoscenze linguistiche sono gestite da un centro interfacolta' denominato Centro linguistico di Ateneo. 4. La biblioteca universitaria cura l'acquisto, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione di informazioni di carattere bibliografico.