(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                         Centri di servizio 
 
    1. L'istituzione dei centri  di  servizio  viene  deliberata  dal
Consiglio   dell'Universita'   su   proposta   del    Direttore/della
Direttrice, sentito il Senato accademico. 
    2. Lo stesso Consiglio dell'Universita' stabilisce,  su  proposta
del Direttore/della Direttrice,  sentito  il  Senato  accademico,  le
modalita' per l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  centri  di
servizio. 
    3.   Le   attivita'   finalizzate   all'apprendimento   e    alla
certificazione delle  conoscenze  linguistiche  sono  gestite  da  un
centro interfacolta' denominato Centro linguistico di Ateneo. 
    4. La biblioteca universitaria cura l'acquisto, la conservazione,
la catalogazione e la consultazione del  patrimonio  bibliografico  e
documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione di informazioni
di carattere bibliografico.