Art. 5. Composizione del Consiglio dell'Universita' 1. Il Consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri, che devono avere la padronanza attiva di una delle tre lingue ufficiali della provincia e la conoscenza almeno passiva di una seconda: a) il Rettore/la Rettrice; b) quattro membri nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, della tecnica, dell'economia, delle attivita' sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino; c) un membro nominato dal Senato accademico che non sia contemporaneamente componente di questa universita'; d) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse, secondo il Regolamento elezioni. 2. Il Consiglio dell'Universita' nomina al suo interno, tra i/le componenti di cui alla lettera b), il/la Presidente e un/una Vicepresidente, i quali/le quali devono appartenere a gruppi linguistici differenti. 3. Nella composizione del Consiglio dell'Universita' si pone particolare attenzione al rispetto dell'adeguata rappresentanza femminile. 4. Alle sedute del Consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto di voto consultivo, il/la Direttore/Direttrice e i/le Presidenti onorari/e. La qualifica di membro effettivo del Consiglio dell'Universita' e' incompatibile con l'esercizio di un mandato politico. 5. Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno/una o piu' componenti, il Consiglio dell'Universita' si ritiene validamente costituito, a condizione che sia raggiunta la maggioranza dei suoi/delle sue componenti. 6. I/le componenti del Consiglio dell'Universita', ad eccezione del/della rappresentante degli studenti/delle studentesse, rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati/e; il Rettore/la Rettrice rimane in carica quale componente del Consiglio dell'Universita' per tutta la durata del suo mandato. 7. Qualora debbano essere sostituiti/e uno/a o piu' componenti, si provvedera' alla nomina dei/delle componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la meta' dei/delle componenti si intendera' decaduto l'intero Consiglio e si procedera' immediatamente alla nomina di un nuovo Consiglio. Il/la Presidente del Consiglio decaduto svolge le operazioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio.