(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                             Presidente 
 
    1. Il/la  Presidente  del  Consiglio  dell'Universita'  e'  il/la
rappresentante legale dell'Universita'. Esso/essa: 
      a) convoca e presiede il Consiglio dell'Universita'; 
      b) esegue le delibere  del  Consiglio  dell'Universita',  fatte
salve le competenze attribuite al Rettore/alla Rettrice; 
      c) propone al Consiglio  dell'Universita',  sentito  il  Senato
accademico, l'istituzione  e  la  chiusura  di  unita'  organizzative
accademiche, facolta' e centri per la didattica e la ricerca; 
      d) propone al Consiglio dell'Universita', sentito il Rettore/la
Rettrice l'istituzione di corsi di studio e  cattedre  convenzionate,
nonche'     il     reclutamento     di      professori/professoresse,
ricercatori/ricercatrici e di altro personale accademico; 
      e)  stipula  unitamente   al   Rettore/alla   Rettrice   e   al
Direttore/alla Direttrice  le  convenzioni  programmatico-finanziarie
con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti  gli  obiettivi  che
l'Universita' intende raggiungere; 
      f)  sottoscrive  le   convenzioni   approvate   dal   Consiglio
dell'Universita'; 
      g)  emana  lo  Statuto,  il  regolamento   didattico   generale
dell'Universita', il regolamento generale  d'Ateneo,  il  regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, i  provvedimenti
di competenza del Consiglio dell'Universita',  salvo  ratifica  nella
prima seduta immediatamente successiva; 
      i) decide il rinvio delle delibere di altri organi nel caso  in
cui siano in contrasto alla legge, ai  regolamenti,  allo  Statuto  o
alle  delibere  del  Consiglio  dell'Universita'.  Quest'ultimo  deve
essere informato nei casi piu' gravi; 
      j)  nomina  in  accordo   con   il   Rettore/la   Rettrice   il
coordinatore/la coordinatrice del Presidio di qualita'; 
      k) decide sulla  possibilita'  per  l'Universita'  di  agire  o
resistere in giudizio nei casi di contenzioso; 
      l) esercita tutte  le  altre  funzioni  attribuitegli/le  dallo
Statuto e  che  spettano  per  legge  al/alla  legale  rappresentante
dell'Universita'. 
    2. Il/la Presidente puo' delegare competenze e l'adozione di atti
giuridici. 
    3. Il Consiglio dell'Universita' puo' conferire la nomina a  vita
di presidenti onorari/onorarie, scegliendo fra quei/quelle presidenti
cessati/e dalle loro funzioni che si siano particolarmente distinti/e
a favore dell'Universita'.