(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                          Rettore/Rettrice 
 
    1.  Il  Rettore/la   Rettrice   e'   nominato/a   dal   Consiglio
dell'Universita',  sentito  il  Senato   accademico,   scelto/a   tra
professori/professoresse  universitari/e   di   riconosciuto   valore
scientifico  internazionale.  Resta  in  carica  per  un  quadriennio
accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 
    2. Il Rettore/la Rettrice: 
      a)  convoca  e  presiede  il  Senato  accademico   e   provvede
all'esecuzione delle sue delibere, fatta salva l'esecuzione di quelle
delibere del Senato accademico che sono riservate al/alla  Presidente
del Consiglio dell'Universita'; 
      b) riferisce al Consiglio dell'Universita', in occasione  della
relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti  dall'Universita'
nella didattica e nella ricerca; 
      c) nelle materie di sua  competenza,  cura  l'osservanza  delle
leggi, delle norme concernenti l'ordinamento  universitario  e  delle
linee guida in materia scientifica e didattica; rinvia  le  decisioni
di altri organi, nel caso di contrarieta' alla legge, ai regolamenti,
allo Statuto o alle delibere del Senato accademico. Quest'ultimo deve
essere informato nei casi piu' gravi; 
      d) propone convenzioni ai sensi  dell'art.  29,  comma  2,  con
altre Universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali e
scientifiche; 
      e) propone al Consiglio  dell'Universita',  sentito  il  Senato
accademico, l'istituzione  e  la  chiusura  di  unita'  organizzative
accademiche e centri per la didattica e la ricerca; 
      f) avvia,  secondo  le  disposizioni  vigenti,  i  procedimenti
disciplinari  nei  confronti  del  personale   accademico   e   degli
studenti/delle studentesse e adotta nei confronti di questi ultimi/di
queste ultime eventuali provvedimenti disciplinari; 
      g) approva il conferimento di premi in riferimento a  didattica
e ricerca; 
      h)  rappresenta  l'Universita'  in   occasione   di   cerimonie
accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; 
      i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale accademico; 
      j) sottoscrive le convenzioni  che  sono  state  approvate  dal
Senato accademico; 
      k)  stipula,  unitamente  al/alla  Presidente   del   Consiglio
dell'Universita'  e   al   Direttore/alla   Direttrice,   convenzioni
programmatico-finanziarie  con  la  Provincia  Autonoma  di   Bolzano
concernenti gli obiettivi che l'Universita' si impegna a raggiungere; 
      l)  stipula  con   i/le   Presidi   delle   Facolta',   con   i
Direttori/Direttrici dei centri  di  ricerca  o  di  altre  strutture
organizzative accademiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere; 
      m) adotta, in caso di necessita' e  di  urgenza,  gli  atti  di
competenza del Senato accademico salvo ratifica  nella  prima  seduta
immediatamente successiva. 
      n) esercita tutte le altre  funzioni  ad  esso/essa  attribuite
dalla legge, fatta salva la competenza degli  altri  organi  previsti
dal presente Statuto. 
    3.  Su  proposta  del  Rettore/della   Rettrice,   il   Consiglio
dell'Universita' nomina fino a due  Prorettori/Prorettrici,  scelti/e
tra   professori/professoresse   di   prima    fascia    appartenenti
preferibilmente ad una Facolta' diversa da quella  del  Rettore/della
Rettrice che rimarranno  in  carica  quattro  anni.  I  Prorettori/le
Prorettrici sono chiamati/e a sostituire il  Rettore/la  Rettrice  in
caso di sua assenza o impedimento. 
    4. Il Rettore/la Rettrice ha la facolta' di delegare competenze e
l'adozione di atti giuridici.