IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75  «Riordino  e
revisione della disciplina  in  materia  di  fertilizzanti,  a  norma
dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.  88.»  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121  del  26  maggio
2010 - serie generale; 
  Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono
approvate  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali; 
  Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ha
espresso il proprio parere favorevole alla variazione degli  allegati
al citato decreto in data 4 novembre 2011; 
  Considerato che dette variazioni si riferiscono agli allegati 13  e
14 del  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75  «Riordino  e
revisione della disciplina  in  materia  di  fertilizzanti,  a  norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» e che  sono  in  linea
con quanto previsto da detto decreto; 
  Vista  la  notifica  n.  2012/0080/I  della  citata   proposta   di
variazione alla Commissione UE, ai  sensi  della  direttiva  98/34/CE
modificata dalla 98/48/CE, concernente  la  procedura  d'informazione
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche; 
  Vista la nota  prot.  n.  11565  del  25  maggio  2012  dell'Unita'
centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto di dover procedere all'adozione  delle  citate  variazioni
dell'allegato 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Sulla base di quanto sopra si adotta il seguente provvedimento. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
75  «Riordino  e   revisione   della   disciplina   in   materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.», ad esclusione delle tabelle 1 e 2  dello  stesso  allegato  13,
sono sostituiti come riportato negli allegati al presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  3. Resta valido il principio del  mutuo  riconoscimento  esteso  ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati  in  altri
Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori  dell'Accordo  sullo  Spazio
Economico Europeo e in Turchia. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 luglio 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n.  13,  foglio  n.
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