Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 novembre 2013, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verra' corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.