IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP); Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010; Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007; Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; Considerato che la revisione del Programma Operativo (PO), approvata per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza ed inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, ha determinato, tra l'altro, un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura; Visti in particolare gli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario1 misura «Arresto definitivo»; Visto il decreto 19 maggio 2011, recante adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo, ai sensi dell'art. 21, lettera a), punto vi) del regolamento (CE) n. 1198/2006; Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011; Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto 8 agosto 2008, recante modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca come successivamente modificato ed integrato; Visto il decreto direttoriale del 27 maggio 2010 che ha approvato la graduatoria delle imbarcazioni da demolire, articolata in Geographical Sub-Area (GSA) e sistemi di pesca in conformita' agli obiettivi di ritiro della capacita' di pesca di cui al citato piano di adeguamento; Considerato che le demolizioni realizzate in esecuzione del citato decreto 8 agosto 2008 non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca con riferimento alla flotta operante con il sistema a strascico nelle GSA 10, con i sistemi circuizione e/o volante nella GSA (Sicilia comprese 16, 10, 19) ed in relazione alla flotta operante con altri sistemi, esclusi gli attrezzi trainati, nelle GSA 10, 18 e 19; Considerato che gli obiettivi di riduzione sono stati individuati tenuto conto della distribuzione e della consistenza della flotta italiana alla data di adozione del citato decreto 5 dicembre 2011; Considerato, altresi', che per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca e' necessario articolare la graduatoria in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi dell'Obiettivo Convergenza alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 27 marzo 2012, del citato decreto direttoriale 5 dicembre 2011; Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Reg. (CE) n. 1198/06, gli obiettivi di cui ai Piani di disarmo contenuti nel citato Piano di adeguamento devono essere realizzati entro due anni dalla data di entrata in vigore; Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emanazione di nuove norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalita' per la concessione dei relativi premi con riferimento alle suddette GSA, destinando le risorse residue dell'Asse 1 per le Regioni Obiettivo Convergenza per un importo pari ad Euro 25.000.000,00; Decreta: Art. 1 Attuazione della misura arresto definitivo 1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo per la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali come individuati dai Piani nazionali di disarmo mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa. 2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati: strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti); circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica; reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia e reti da traino pelagiche divergenti); con altri sistemi (rete da posta calate; rete da posta circuitanti; reti a tremaglio; incastellate, combinate; nasse e cestelli; cogolli e bertovelli; palangari fissi; palangari derivanti; lenze a mano e a canna; arpione) esclusi gli attrezzi trainati. 3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonche' le indicazioni del Programma operativo. 4. Attraverso l'attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente completare il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali come individuati dai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, assegnando le risorse residue per le Regioni Obiettivo Convergenza di cui all'Asse 1, pari ad Euro 25.000.000,00. 5. Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il completamento dei piani di disarmo sono definiti dalla seguente tabella che individua i valori minimi di stazza da ritirare per GSA e sistema di pesca con il presente provvedimento: Parte di provvedimento in formato grafico