Art. 4 Istruttoria della domanda e obblighi connessi 1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato. 2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio e' erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa Prefettizia antimafia. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il provvedimento. 3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale graduatoria e' articolata in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012. 4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che risultano iscritte in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione della capacita' di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le seguenti priorita': sistema strascico e punteggio assegnato ai sensi del successivo art. 5. Terminate le graduatorie inerenti lo strascico, le eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse modalita', con le graduatorie inerenti il sistema circuizione e/o volante ed, infine, con quelle inerenti altri sistemi. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 15 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione. L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista. La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile e il titolo e' annullato. La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. 5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio. L'Autorita' marittima puo' concedere una sola proroga di trenta giorni. L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista. Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.