Art. 4 
 
            Istruttoria della domanda e obblighi connessi 
 
  1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca  provvede
al procedimento istruttorio delle  domande  presentate.  In  caso  di
esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30  giorni,
decorrenti   dalla   data   di   acquisizione   della   domanda,   la
certificazione di cui all'allegato B  comprensivo  dell'estratto  del
Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato. 
  2.  Qualora  l'importo  del  premio  risulti  superiore   ad   euro
150.000,00, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  91  del  decreto
legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B  deve  essere
inclusa copia della richiesta di certificazione  antimafia  formulata
dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante.  Analoga  richiesta
deve essere anche presentata alla Camera  di  Commercio  Industria  e
Artigianato per il certificato di  iscrizione  con  la  dicitura  non
fallimentare o il nulla  osta  del  Tribunale  con  la  dicitura  non
fallimentare. In tale fattispecie, il premio e' erogato  solo  previa
acquisizione di regolare Informativa Prefettizia antimafia. 
  In caso di esito negativo dell'istruttoria,  l'Autorita'  marittima
comunica al richiedente, e per  conoscenza  al  Ministero,  entro  il
termine di 30 giorni decorrenti  dalla  data  di  acquisizione  della
domanda,  il  mancato   accoglimento   dell'istanza,   indicando   la
motivazione  del  rigetto   e   le   modalita'   per   impugnare   il
provvedimento. 
  3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria  di  cui  al  comma  1,  e
verificata la disponibilita' finanziaria,  provvede  a  redigere  una
graduatoria  in  base  ai  criteri  di  cui  all'art.  5,  che  sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Tale
graduatoria e' articolata in sub-graduatorie con riferimento  a  GSA,
sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti  marittimi  di
cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del  27  marzo
2012. 
  4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti  di
concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al
paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che  risultano  iscritte  in
uno dei Compartimenti  marittimi  di  cui  all'art.  2  comma  1  del
presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di  assicurare
il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione  della  capacita'
di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.  Raggiunti  i
suddetti obiettivi,  le  eventuali  risorse  residue  sono  assegnate
scorrendo le  graduatorie  secondo  le  seguenti  priorita':  sistema
strascico e punteggio assegnato  ai  sensi  del  successivo  art.  5.
Terminate le graduatorie inerenti lo strascico, le eventuali  risorse
residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse  modalita',  con
le graduatorie  inerenti  il  sistema  circuizione  e/o  volante  ed,
infine, con quelle inerenti altri sistemi. 
  Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di  iscrizione
del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 15 giorni a far  data
dal giorno successivo alla notifica della concessione. 
  L'Ufficio  Marittimo  trasmette  tempestivamente  al  Ministero  il
titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di
tutta la documentazione prevista. 
  La riconsegna del titolo  e'  atto  irrevocabile  e  il  titolo  e'
annullato. 
  La mancata restituzione del titolo,  entro  il  termine  perentorio
suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza  preavviso,
ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. 
  5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna  del  titolo
abilitativo alla  pesca,  il  richiedente  procede  alla  demolizione
dell'unita'. Il mancato rispetto di  detto  termine,  salvo  casi  di
forza  maggiore,  da  verificare  e  certificare,  caso   per   caso,
dall'Ufficio  Marittimo  di  iscrizione  dell'unita',  determina   la
perdita del diritto al premio. 
  L'Autorita' marittima puo' concedere una  sola  proroga  di  trenta
giorni. 
  L'Ufficio  Marittimo  trasmette  al  Ministero  la   certificazione
comprovante l'avvenuta demolizione,  redatta  secondo  l'allegato  D,
completo di tutta la documentazione prevista. 
  Il Ministero provvede alla cancellazione della  nave  dall'Archivio
licenze (ALP) e dal Registro comunitario.