Art. 6 Calcolo del premio 1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato, in conformita' a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto, diminuito dell'1,5% per ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per i natanti di eta' pari o superiore a 30 anni; 2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso. 3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e' considerata quale demolizione. L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.