Art. 6 
 
                         Calcolo del premio 
 
  1.  Il  premio,  arrotondato  alle  dieci  unita'   inferiori,   e'
determinato,  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal   Programma
Operativo,  secondo  il  calcolo  indicato  nella  tabella   di   cui
all'allegato E del presente decreto,  diminuito  dell'1,5%  per  ogni
anno in piu' rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per  i  natanti  di
eta' pari o superiore a 30 anni; 
  2. La stazza, espressa in GT, e'  rilevata  dall'Ufficio  Marittimo
dai registri in proprio possesso. 
  3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali comprovate
dall'Ufficio  marittimo  competente,  nel  periodo  compreso  tra  la
concessione  del  premio  e  l'arresto   definitivo   effettivo,   e'
considerata quale demolizione. 
  L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita'  di  cui
al  comma  1,  e'  ridotto  dell'eventuale  indennizzo  pagato  dalla
Compagnia di assicurazione.