Art. 8 
 
                 Cumulabilita' degli aiuti pubblici 
 
  1. L'entita' del  premio,  determinato  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, e' diminuito: 
    a) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate ai sensi
del regolamento (CE) n.  1198  del  Consiglio  del  27  luglio  2006,
relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP). 
    b)  di  una  parte  dell'importo  riscosso,  calcolata  pro  rata
temporis per il periodo vincolativo residuo ai sensi del  regolamento
(CE) 1263/1999  del  Consiglio  del  21  giugno  1999  relativo  allo
strumento finanziario di orientamento della pesca; 
  2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera
b) del comma 1, si  tiene  conto  del  numero  dei  mesi  interi  (la
frazione di mese superiore a  quindici  giorni  e'  considerata  mese
intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e  la  data  del
provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.