Art. 8 Cumulabilita' degli aiuti pubblici 1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui all'art. 6, e' diminuito: a) dell'intero importo riscosso per le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP). b) di una parte dell'importo riscosso, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo ai sensi del regolamento (CE) 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca; 2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera b) del comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.