Art. 2 Disposizioni finali 1. Il GSE, su istanza del produttore, dispone lo svincolo anticipato della fideiussione di cui all'art. 4, comma 2 del decreto 23 giugno 2011 con riferimento alle convenzioni Cip 6/92 oggetto di risoluzione anticipata, nel caso in cui siano stati definiti e regolati nel loro ammontare i conguagli della componente di costo evitato di combustibile. 2. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 30 settembre 2014. 3. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 30 settembre 2013 Il Ministro: Zanonato Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 208