Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  GSE,  su  istanza  del  produttore,  dispone  lo   svincolo
anticipato della fideiussione di cui all'art. 4, comma 2 del  decreto
23 giugno 2011 con riferimento alle convenzioni Cip 6/92  oggetto  di
risoluzione anticipata, nel  caso  in  cui  siano  stati  definiti  e
regolati nel loro ammontare i conguagli  della  componente  di  costo
evitato di combustibile. 
  2. Il termine finale di presentazione delle istanze di  risoluzione
anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 30 settembre 2014. 
  3. Il presente decreto e' inviato alla  registrazione  della  Corte
dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. 
    Roma, 30 settembre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 208