(Allegato)
                                                             Allegato 
 
   Procedura per la valutazione degli oneri di cui all'articolo 2, 
                   comma 3 del D.M. 23 giugno 2011 
 
    Per la valutazione degli oneri derivanti dalla convenzione Cip n.
6/92 in essere, il GSE tiene conto di tutti i  costi  associati  alla
vigenza  della  convenzione  ivi   compresi   gli   oneri   derivanti
dall'applicazione delle direttive comunitarie 2003/87/CE e 2009/28/CE
e gli oneri associati al rimborso dei certificati verdi,  laddove  ne
sussistono le condizioni. 
    Tali oneri associati alla vigenza delle convenzioni  Cip  6  sono
attualizzati a un tasso di  sconto  annuo  convenzionalmente  assunto
costante e pari al 6%. 
    I suddetti costi sono  confrontati  con  i  costi  connessi  alla
risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 in essere,  comprensivi
degli eventuali oneri finanziari per l'approvvigionamento di  risorse
finanziarie da  parte  del  GSE,  corrispondenti  a  un  tasso  annuo
convenzionalmente assunto pari  al  tasso  di  rateizzazione  di  cui
all'articolo 3, comma 3 del decreto 23 giugno 2011. 
    La valutazione degli oneri derivanti  dalla  convenzione  Cip  n.
6/92 e' effettuata dal GSE in base alla metodologia e ai parametri di
seguito indicati, vincolanti ai fini della medesima  valutazione  nei
confronti  dei  soggetti  che  hanno  manifestato  l'interesse   alla
risoluzione anticipata della convenzione. 
    In particolare, i costi associati alla vigenza delle  convenzioni
Cip n. 6/92 sono determinati dalla somma degli  elementi  di  seguito
elencati: 
a) Costo evitato  di  impianto  e  costo  di  evitato  di  esercizio,
manutenzione e spese generali connesse (CEI) 
    Per la determinazione di questa componente di costo (espresso  in
euro), si fa riferimento alla quantita' di energia pari  al  prodotto
tra la potenza convenzionata netta dell'impianto e il numero  di  ore
indicate nell'allegato 1 al decreto 23 giugno 2011. Tali quantitativi
di energia sono proporzionati, annualmente,  su  una  quota  pari  al
rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo  di  efficacia  della
risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo  di
vigenza della convenzione. 
    I costi relativi al CEI comprendono il costo evitato di  impianto
e il costo evitato di esercizio, manutenzione, e spese  generali.  Ai
fini della determinazione dei costi associati al CEI, il valore  2013
della tariffa di riferimento CEI, pari a 31,8 €/MWh, e'  incrementato
gli anni successivi secondo un tasso del 2%. 
b) Riconoscimento degli oneri ETS ex direttiva 2009/29/CE 
    Il riconoscimento degli oneri  ETS  e'  preso  in  considerazione
esclusivamente per il periodo successivo all'anno 2012. 
    A tale fine, le emissioni  attese  di  gas  serra  sono  pari  al
prodotto  tra  la  producibilita'   attesa   (potenza   convenzionata
moltiplicata per il numero di ore h, come indicate nell'allegato 1 al
decreto 23 giugno  2011)  e  la  media  aritmetica  dei  coefficienti
emissivi (espressi in t/GWh) degli ultimi tre anni solari; il  prezzo
convenzionale PEUA , relativo ai titoli EUA, e' pari a 7,44  €/  tCO2
(media ponderata 2012). I valori associati ai quantitativi di energia
elettrica sono proporzionati,  annualmente,  su  una  quota  pari  al
rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo  di  efficacia  della
risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo  di
vigenza della convenzione. 
c) Rimborso dei Certificati Verdi 
    Gli oneri associati al rimborso dei  CV  sono  calcolati  secondo
quanto stabilito in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas n. 113/06, secondo la  seguente  formula
di rimborso: 
    Vm = QIAFR x PIAFR + QGSE x PGSE 
    dove: 
      a) QGSE e' la quota di certificati verdi nella titolarita'  del
GSE; 
      b) PGSE e' il prezzo  medio  di  negoziazione  dei  certificati
verdi nella titolarita' dei produttori da impianti IAFR; 
      c) QIAFR  e'  la  quota  di  certificati  verdi  relativi  alla
produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR; 
      d) PIAFR  e'  il  prezzo  medio  di  generazione  che  remunera
adeguatamente  i  costi  sostenuti  per  la  realizzazione  di  nuovi
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  al  netto  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di energia al mercato,  tenendo  conto  della
ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR. 
    Il valore PIAFR e' determinato come differenza fra la  media  dei
costi medi di produzione dell'energia elettrica da fonti  rinnovabili
ponderata per la produzione annuale effettiva  di  energia  elettrica
degli impianti IAFR, differenziata per  fonte,  per  cui  sono  stati
emessi i certificati verdi nell'anno 2011, pari a 116,95 €/MWh, e  il
prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato, per  ogni
anno a  cui  l'obbligo  e'  riferito,  posto  pari  al  prezzo  unico
nazionale (PUN), assunto convenzionalmente pari alla media dei valori
del PUN degli ultimi dodici mesi disponibili alla data di entrata  in
vigore del decreto. 
    Tale prezzo e', poi, applicato moltiplicando per: 
      1.  la  produzione  dell'energia  elettrica,  stimata  pari  al
prodotto tra il numero di ore h, come  indicate  nell'allegato  1  al
decreto 23 giugno 2011, e la potenza convenzionata netta; 
      2. la  quota  percentuale  d'obbligo  prevista  per  l'anno  in
oggetto e incrementata di 0,75 punti  percentuali  annui  in  maniera
costante fino al 2012. A partire dal  2013,  la  quota  d'obbligo  si
riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a  partire  dal
valore assunto per l'anno 2012, fino ad annullarsi per l'anno 2015. I
valori associati  ai  quantitativi  di  energia  sono  proporzionati,
annualmente, su una quota corrispondente al  rapporto  tra  i  giorni
corrispondenti  al  periodo  di  efficacia  della  risoluzione  della
convenzione e i giorni totali annui  nel  periodo  di  vigenza  della
convenzione. 
    Tale voce di costo viene applicata esclusivamente  agli  impianti
che nel 2013,  sulla  base  dei  dati  a  consuntivo  del  2012,  non
risultano cogenerativi  ad  alto  rendimento  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 4 agosto 2011. 
d) Differenza tra il costo evitato di  combustibile  riconosciuto  ai
produttori (CEC) e i valori del ricavo da vendita sul mercato (Pz) 
    Tale differenza e' calcolata per ciascuna  zona  di  mercato,  in
base ad una stima della differenza dello scostamento percentuale  tra
il valore del CEC e il valore del prezzo zonale orario  medio  annuo.
Tale differenza e' applicata, ogni anno fino alla  scadenza  naturale
della convenzione, al prodotto tra il numero di ore h, come  indicate
nell'allegato 1 al decreto 23 giugno 2011, e la potenza convenzionata
netta. Il suddetto valore e' proporzionato, annualmente, su una quota
corrispondente al rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo  di
efficacia della risoluzione della convenzione e i giorni totali annui
nel periodo di vigenza della convenzione. 
    Ai fini del calcolo della suddetta differenza si assume: 
      il valore del CEC determinato sulla base della media dei valori
giornalieri del prezzo di sbilanciamento del mercato del gas naturale
degli ultimi dodici mesi disponibili alla data di entrata  in  vigore
del decreto, come certificati dal GME, a cui si somma  la  componente
trasporto, pari alla media aritmetica dei valori mensili dei costi di
trasporto  del  gas  dal  PSV  all'impianto  di  riferimento  per  il
provvedimento Cip6/92, tenuto conto dei valori del consumo  specifico
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  20  novembre
2012; 
      il prezzo delle singole zone e' pari al prodotto tra il  valore
medio degli ultimi tre anni del rapporto tra il prezzo  zonale  e  il
PUN e il valore del PUN assunto convenzionalmente pari alla media dei
valori del PUN degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificati
dal GME, alla data di entrata in vigore del decreto. 
    La  differenza  cosi'  calcolata  tra   il   costo   evitato   di
combustibile e i valori del prezzo zonale e' mantenuta costante  fino
alla scadenza della  convenzione,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
periodo successivo. 
    In considerazione della progressiva entrata  in  esercizio  degli
interventi di  sviluppo  per  il  potenziamento  della  capacita'  di
interconnessione tra la Sicilia e il continente previsti dal  gestore
della rete di trasmissione nazionale (attraverso la realizzazione  di
una nuova linea "Sorgente - Rizziconi" come previsto all'interno  dei
piani di sviluppo pluriennali di Terna), il prezzo MGP della  Sicilia
viene considerato allineato con  il  prezzo  della  zona  di  mercato
continentale confinante (Sud) a partire dal 1° gennaio 2016.