IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 16 gennaio 2006 presentata dall'Impresa Nufarm
Italia Srl con sede legale in Viale Luigi  Majno  17/A  Milano  (MI),
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato berico contenente la  sostanza  attiva  acido  giberellico
(Ga3); 
   Viste le successive integrazioni alla domanda di cui l'ultima  del
31 luglio 2008 nella  quale  si  richiede  di  variare  il  nome  del
prodotto in questione da berico a corasil  e  composizione  da  acido
giberellico (Ga3) a dicloprop-p; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23  dicembre  2010  tra  il
Ministero della Salute e l'Universita' degli  studi  di  Milano,  per
l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati  di  dossier
di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95. 
  Visto il decreto del 1° febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva dicloprop-p, nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995 n. 194 fino al 31 maggio  2017  in  attuazione  della  direttiva
2006/74/CE della Commissione del 21 agosto 2006; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa  Nufarm
Italia Srl a sostegno dell'istanza  di  autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista  la  nota  del  2  settembre  2011  con  la  quale  l'Ufficio
richiedeva tale documentazione  tecnico-scientifica  con  pregiudizio
per l'iter di valutazione all'Impresa interessata; 
  Vista la nota del 26 settembre 2011 con la quale  l'Impresa  Nufarm
Italia Srl ottemperava a quanto richiesto dall'Ufficio. 
  Considerato che a seguito della presentazione degli ulteriori  dati
tecnico-scientifici e' stata effettuata  una  nuova  valutazione  del
prodotto  in  questione,  conclusasi  con  esito  favorevole  per  la
registrazione. 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 13 maggio 2013 con la  quale  e'
stata richiesta la documentazione per il proseguimento  dell'iter  di
registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 maggio 2013 da cui  risulta  che
l'Impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto corasil fino al 31 maggio  2017
data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dicloprop-p; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in  Viale  Luigi  Majno
17/A Milano (Milano), e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato corasil con la composizione e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 maggio 2017, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva dicloprop-p  riportata  nell'Allegato  al  Regolamento  UE  n.
540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,1  -  0,25 -  0,5 -
1 - 5 - 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Nufarm  SAS,  Notre
Dame de la Garenne - 27600 Gaillon  (Francia)  e  confezionato  negli
stabilimenti delle imprese: Torre srl - Via Pian d'Asso -  Torrenieri
(Siena)  ed  Althaller  Italia  S.r.l.  -  San  Colombano  al  Lambro
(Milano). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13135. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 giugno 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello