Art. 3 
 
 
                  Attivita' economiche e produttive 
 
  1. Il commissario delegato e' nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento   dell'attivita'   di   ricognizione   relativa   degli
interventi  e  dei  danni  alle  attivita'  economiche  e  produttive
effettuata   dalle    amministrazioni    comunali    territorialmente
competenti, fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102. Il commissario delegato provvede all'attivita' di
controllo, omogeneizzazione  e  rappresentazione  dei  dati  e  delle
informazioni  relative  ai  beni  di  cui  al  comma  2,  nonche'  al
coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al  rispetto
dei tempi di cui all'art. 4. 
  2. L'attivita' di ricognizione comprende: 
  a) il fabbisogno necessario  per  il  ripristino  delle  strutture,
degli impianti, dei macchinari e delle  attrezzature,  danneggiati  e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti
e l'evento; 
  b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti  finiti,  danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per  i  beni  di  cui  al   comma   2,   lettera   a)   avviene   con
autocertificazione della stima del danno e  dell'eventuale  copertura
assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove
riconosciuto dall'assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.