Art. 2 
 
 
                         Patrimonio privato 
 
  1. Il commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 1, e' nominato
soggetto   responsabile   del   coordinamento    dell'attivita'    di
ricognizione degli interventi e dei danni al patrimonio  privato  che
sara'  effettuata  dalle  amministrazioni  comunali  interessate.  Il
commissario delegato  provvede,  avvalendosi  prioritariamente  delle
strutture  della  regione  Piemonte,  all'attivita'   di   controllo,
omogeneizzazione e rappresentazione dei  dati  e  delle  informazioni
relative ai beni di cui al comma 2, nonche'  al  coordinamento  delle
relative procedure di acquisizione e al rispetto  dei  tempi  di  cui
all'art. 4. 
  2. L'attivita' di ricognizione comprende il  fabbisogno  necessario
per gli interventi edilizi di ripristino degli  edifici  privati  ivi
compresi gli edifici vincolati, conformi alle  disposizioni  previste
dalla  normativa  urbanistica,  di  pianificazione  territoriale   di
settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali
sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento,
e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente  connesse
con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e  parti  comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare,  l'attivita'
di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero  delle
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e  il  relativo
fabbisogno necessario per l'intervento di  ripristino,  ivi  compreso
quello relativo agli interventi sugli elementi  strutturali  e  sulle
parti comuni degli edifici. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione,  in  conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.