Art. 3 Attivita' economiche e produttive 1. Il commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione relativa degli interventi e dei danni alle attivita' economiche e produttive effettuata dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture della regione Piemonte, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 2. L'attivita' di ricognizione comprende: a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento; b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili. 3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 2, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.