Art. 3 
 
 
                  Attivita' economiche e produttive 
 
  1. Il commissario delegato e' nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento   dell'attivita'   di   ricognizione   relativa   degli
interventi  e  dei  danni  alle  attivita'  economiche  e  produttive
effettuata   dalle    amministrazioni    comunali    territorialmente
competenti, fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  29
marzo  2004,   n.   102.   Il   commissario   delegato,   avvalendosi
prioritariamente delle strutture  della  regione  Piemonte,  provvede
all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e  rappresentazione  dei
dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonche'
al coordinamento  delle  relative  procedure  di  acquisizione  e  al
rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 
  2. L'attivita' di ricognizione comprende: 
  a) il fabbisogno necessario  per  il  ripristino  delle  strutture,
degli impianti, dei macchinari e delle  attrezzature,  danneggiati  e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti
e l'evento; 
  b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti  finiti,  danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per  i  beni  di  cui  al   comma   2,   lettera   a)   avviene   con
autocertificazione della stima del danno e  dell'eventuale  copertura
assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove
riconosciuto dall'assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.