Art. 4 
 
 
                    Procedure per la ricognizione 
                dei fabbisogni e relazione conclusiva 
 
  1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 1,  2  e  3  e'
svolta in  conformita'  alle  procedure  disciplinate  nel  documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  utilizzare   le
risultanze scaturenti dall'attivita' di ricognizione  del  fabbisogno
effettuata per  la  redazione  del  piano  degli  interventi  di  cui
all'ordinanza del capo del Dipartimento n. 107 del  23  luglio  2013,
qualora i dati e le informazioni raccolte in quella  sede,  siano  in
linea con le procedure disciplinate ai sensi della presente ordinanza
e  del  citato  allegato  tecnico,  apportando,  ove  necessario,  le
opportune integrazioni a detta attivita' ricognitiva. 
  3.  Entro  quaranta  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile la relazione contenente la ricognizione di cui  agli  articoli
1, 2 e 3, corredata da uno schema di sintesi,  secondo  il  documento
tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali  tra  i  fabbisogni
rappresentati siano gia' stati considerati in  sede  di  elaborazione
del piano degli interventi di cui alla richiamata ordinanza del  capo
del Dipartimento n. 107 del  23  luglio  2013,  e  quali  tra  questi
trovino gia' copertura nelle risorse stanziate  con  la  delibera  di
dichiarazione dello stato  di  emergenza  o  in  altre  risorse  rese
disponibili allo scopo. 
  4. Le attivita' di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e  vengono  svolte
dalle   amministrazioni   competenti   nell'ambito   delle    risorse
strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. La ricognizione  dei  danni  posta  in  essere  dal  commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti
per il ristoro degli stessi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 novembre 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                             della protezione civile  
                                                    Gabrielli