Art. 2 Patrimonio privato 1. Il Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 1 del presente provvedimento, e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione degli interventi e dei danni al patrimonio privato che sara' effettuata dalle Amministrazioni comunali interessate. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi prioritariamente delle strutture della Regione Emilia-Romagna, all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 2. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici. 3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.