Art. 3 Attivita' economiche e produttive 1. Il Commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione relativa degli interventi e dei danni alle attivita' economiche e produttive effettuata dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture della Regione Emilia-Romagna, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 2. L'attivita' di ricognizione comprende: a) il fabbisogno necessario per il ripristino degli impianti, strutture, macchinari e attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento; b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili. 3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 2, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.