Art. 3 
 
 
                  Attivita' economiche e produttive 
 
  1. Il Commissario delegato e' nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento   dell'attivita'   di   ricognizione   relativa   degli
interventi  e  dei  danni  alle  attivita'  economiche  e  produttive
effettuata   dalle    Amministrazioni    comunali    territorialmente
competenti, fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  29
marzo  2004,   n.   102.   Il   Commissario   delegato,   avvalendosi
prioritariamente  delle  strutture  della   Regione   Emilia-Romagna,
provvede   all'attivita'    di    controllo,    omogeneizzazione    e
rappresentazione dei dati e delle informazioni relative  ai  beni  di
cui al comma 2, nonche' al coordinamento delle relative procedure  di
acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 
  2. L'attivita' di ricognizione comprende: 
    a) il fabbisogno necessario per  il  ripristino  degli  impianti,
strutture, macchinari e attrezzature, danneggiati e per i  quali  sia
rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento; 
    b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati
e prodotti finiti, danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per  i  beni  di  cui  al   comma   2,   lettera   a)   avviene   con
autocertificazione della stima del danno e  dell'eventuale  copertura
assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove
riconosciuto dall'assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.