IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013 con
la quale e' stato dichiarato, fino al 24 ottobre 2013,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della
Regione Veneto, nonche' la delibera del Consiglio dei Ministri del 20
settembre 2013 con la quale e'  stata  estesa  di  ulteriori  novanta
giorni la durata dello stato di emergenza predetto; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 agosto 2013 n. 112; 
  Ravvisata la necessita' di promuovere l'attivita'  di  ricognizione
dei  fabbisogni  per  il   ripristino   delle   strutture   e   delle
infrastrutture pubbliche e  private  danneggiate  nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal patrimonio edilizio; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai sensi dell'art. 5, comma 2,  lettera  d),  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Patrimonio pubblico 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,  di  cui  all'art.   1,   comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  del
22  agosto  2013  n.  112,  e'  nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento dell'attivita' di  ricognizione  degli  interventi  sul
patrimonio  pubblico  che  sara'  effettuata  dalle   Amministrazioni
competenti sui singoli beni.  Il  Commissario  delegato,  avvalendosi
prioritariamente  delle  strutture  della  Regione  Veneto,  provvede
all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e  rappresentazione  dei
dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2  nonche'
al coordinamento  delle  relative  procedure  di  acquisizione  e  al
rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 
  2. L'ambito della ricognizione comprende: 
    a) il fabbisogno necessario per  gli  interventi  strutturali  di
ripristino degli edifici pubblici strategici e rilevanti danneggiati,
ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici  ad
uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati/edifici di culto; 
    b) il fabbisogno necessario per  gli  interventi  strutturali  di
ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative  attrezzature
nei settori dell'elettricita', del gas, delle  condutture  idriche  e
fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie; 
    c) il fabbisogno necessario per gli  interventi  di  sistemazione
idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi
interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. 
  4.  L'attivita'  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione,  in  conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. 
  5. Nell'ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  Commissario
Delegato indica le priorita' di intervento secondo  le  seguenti  tre
classi. 
    a. interventi di prima  emergenza  disposti  dai  Sindaci  e  dai
Presidenti delle province a tutela immediata della pubblica  utilita'
ed igiene; 
    b. interventi di somma urgenza; 
    c. interventi urgenti di carattere piu' strutturale finalizzati a
limitare ulteriori danni o rischi e  a  consentire  il  ritorno  alla
normalita'.