Art. 3 
 
 
                  Attivita' economiche e produttive 
 
  1. Il Commissario delegato e' nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento   dell'attivita'   di   ricognizione   relativa   degli
interventi  e  dei  danni  alle  attivita'  economiche  e  produttive
effettuata   dalle    Amministrazioni    comunali    territorialmente
competenti, fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  29
marzo  2004,   n.   102.   Il   Commissario   delegato,   avvalendosi
prioritariamente delle strutture della Regione Veneto,  all'attivita'
di controllo provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione  e
rappresentazione dei dati e delle informazioni relative  ai  beni  di
cui al comma 2, nonche' al coordinamento delle relative procedure  di
acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 
  2. L'attivita' di ricognizione comprende: 
    a) il fabbisogno necessario per  il  ripristino  degli  impianti,
strutture, macchinari e attrezzature, danneggiati e per i  quali  sia
rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento; 
    b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati
e prodotti finiti, danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi
eccezionali e non piu' utilizzabili. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
per  i  beni  di  cui  al   comma   2,   lettera   a)   avviene   con
autocertificazione della stima del danno e  dell'eventuale  copertura
assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove
riconosciuto dall'assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i
premi sostenuti nel quinquennio precedente.