Art. 4 
 
 
            Procedure per la ricognizione dei fabbisogni 
                       e relazione conclusiva 
 
  1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 1,  2  e  3  e'
svolta in  conformita'  alle  procedure  disciplinate  nel  documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2.  Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  utilizzare   le
risultanze scaturenti dall'attivita' di ricognizione  del  fabbisogno
effettuata per  la  redazione  del  Piano  degli  interventi  di  cui
all'OCDPC 22 agosto 2013 n. 112, qualora i  dati  e  le  informazioni
raccolte in quella sede, siano in linea con le procedure disciplinate
ai sensi della presente ordinanza  e  del  citato  allegato  tecnico,
apportando,  ove  necessario,  le  opportune  integrazioni  a   detta
attivita' ricognitiva. 
  3. Entro 40 giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  il  Commissario
delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione  civile   la
relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 1, 2  e  3,
corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento  tecnico
allegato,  dalla  quale  deve  emergere  quali   tra   i   fabbisogni
rappresentati siano gia' stati considerati in  sede  di  elaborazione
del Piano degli interventi di cui all'OCDPC 22 agosto 2013 n.  112  e
quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse  stanziate  con
la delibera di dichiarazione dello stato  di  emergenza  o  in  altre
risorse rese disponibili allo scopo. 
  4. Le attivita' di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e  vengono  svolte
dalle   amministrazioni   competenti   nell'ambito   delle    risorse
strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. La ricognizione  dei  danni  posta  in  essere  dal  Commissario
delegato non costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti
per il ristoro degli stessi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 novembre 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                             della protezione civile  
                                                    Gabrielli