Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto
stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione per le denominazioni «Castelli di Jesi
Verdicchio Riserva»,  «Conero»,  «Verdicchio  di  Matelica  Riserva»,
«Vernaccia  di  Serrapetrona»,  «Bianchello  del   Metauro»,   «Colli
Maceratesi»,  «Colli  Pesaresi»,   «Esino»,   «Lacrima   di   Morro»,
«Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio  dei  Castelli
di  Jesi»,  «Verdicchio  di  Matelica»  e  «San  Ginesio»,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 18 novembre 2013 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito