Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona», «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro», «Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio», ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 novembre 2013 Il capo dipartimento: Esposito