Art. 3 
 
  Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'articolo  1  e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.