Art. 5 
 
  I costi conseguenti alle attivita' per le quali  e'  incaricato  il
Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a
quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  I soggetti immessi nel sistema di controllo  della  IGP  «Riso  del
Delta del Po»  appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»,
nella filiera ortofrutticoli e cereali  non  trasformati  individuata
dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i.,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e
delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere
i costi di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di  mancata
appartenenza al consorzio di tutela.