(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Zona di produzione 
 
    Gli  allevamenti  dei  suini  destinati   alla   produzione   del
Prosciutto  Toscano  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle
regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana. 
    I suini nati, allevati e macellati nelle  suddette  regioni  sono
conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per  la
materia prima dei prosciutti a denominazione di origine  di  Parma  e
San Daniele. 
    Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni
per quanto concerne le razze, l'alimentazione  e  la  metodologia  di
allevamento. 
    I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160  kg,  piu'  o
meno  10%,  di  eta'  non  inferiore  ai   nove   mesi,   aventi   le
caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai  sensi
del Reg. CEE n. 3220/84 concernente  la  classificazione  commerciale
delle carcasse suine. 
    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di origine dei tagli. Il  certificato  del  macello,  che  accompagna
ciascuna partita di materia prima e ne attesta la  provenienza  e  la
tipologia,  deve  essere  conservato  dal  produttore.   I   relativi
controlli  vengono  effettuati  direttamente   dalla   struttura   di
controllo indicata nel successivo art. 7. 
    Il Prosciutto Toscano viene elaborato, affettato  e  confezionato
nella  tradizionale  zona  di  produzione  che   comprende   l'intero
territorio della Regione Toscana.