(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    La  designazione  della   denominazione   di   origine   protetta
«Prosciutto  Toscano»  deve  essere  fatta  in  caratteri  chiari   e
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione
«Denominazione di origine protetta» o dalla sigla «D.O.P.». 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole  dai  cui
allevamenti il prodotto deriva, purche'  la  materia  prima  provenga
interamente dai suddetti allevamenti. 
    Il Prosciutto Toscano puo' essere immesso  al  consumo  entro  un
periodo massimo di 30 mesi dall'inizio della lavorazione delle  cosce
fresche. 
    Il Prosciutto  Toscano  puo'  anche  essere  immesso  al  consumo
disossato, porzionato cioe' suddiviso  in  tranci  di  forma  e  peso
variabile, o affettato.  Tutte  le  predette  tipologie  di  prodotto
dovranno essere commercializzate  previo  confezionamento  in  idonei
contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati. 
    Nella  preparazione   del   prosciutto   intero   disossato,   il
contrassegno a fuoco, di cui all'art. 5, deve rimanere visibile. 
    Se si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su  ogni
pezzo deve essere presente e  visibile  il  suddetto  contrassegno  a
fuoco. Questi, nel caso in cui non sia  stato  impresso,  al  termine
della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto  da  cui
si ricaveranno i tranci, dovra' essere apposto dal produttore,  prima
dell'inizio   del   porzionamento,   in   presenza    dell'incaricato
dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.