Art. 2 
 
  1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art.  1
sono autorizzati ad avviare le procedure di gara,  con  pubblicazione
del relativo bando,  ovvero  di  affidamento  dei  lavori.  Gli  enti
medesimi   danno   comunicazione   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori
entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. 
  2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il  28  febbraio
2014,  l'assegnazione  viene  revocata  con  decreto  e  le  relative
risorse, nonche' le  eventuali  economie  di  spesa  comunque  resesi
disponibili all'esito delle procedure di gara,  sono  contestualmente
assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.